Amministratori responsabili solo col nesso di causalità

Perché l’amministratore possa essere chiamato a rispondere per i danni subiti dalla società vi deve essere un nesso di causalità riconducibile alla omissione della condotta doverosa. Con conseguenti oneri di allegazione e di prova indiscutibilmente a carico di chi agisca in giudizio per il risarcimento del danno. Va esclusa pertanto la possibilità di attribuire alla violazione dell’obbligo «formale» di messa in liquidazione della società una qualsiasi automatica incidenza negativa sul patrimonio sociale, tale da fondare la responsabilità dell’amministratore ai sensi dell’art. 2485, 1° comma, codice civile. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Milano – sezione speciale per l’impresa, con la sentenza del 11 ottobre 2013 n. 12659. Il fatto: una Srl giuridicamente esistente di fatto risulta essere inattiva. Viene chiesto l’accertamento della sussistenza dei «presupposti inerenti lo scioglimento» ex art. 2484 n. 3 c.c. della società (alla luce del mancato deposito dei bilanci dal 2001) e l’accertamento altresì della violazione da parte dell’organo amministrativo dell’obbligo di «provvedere allo scioglimento della società, precludendo il soddisfacimento del credito» con i profili di responsabilità di cui «al primo comma, dell’art. 2485 c.c.». La parte ha chiesto quindi la condanna dell’amministratore al risarcimento di un asserito danno per un importo esattamente corrispondente al credito rimasto insoluto. I giudici del Tribunale di Milano sottolineano come in questo caso la parte sia caduta nella disposizione di cui «al primo comma ultimo cpv dell’art. 2485 c.c. la norma si limita invero a prevedere che l’amministratore che non provveda agli adempimenti dovuti in materia di messa in liquidazione sia chiamato a rispondere «per i danni subiti dalla società» ma fa ovviamente riferimento a danni che siano «in fatto» riconducibili alla omissione della condotta doverosa, secondo ordinario ed imprescindibile nesso di causalità – con conseguenti oneri di allegazione e di prova indiscutibilmente a carico di chi agisca in giudizio per il risarcimento ma che nella presente vicenda risultano all’evidenza rimasti totalmente insoddisfatti.