Survey SRL 2018-12-17T09:12:52Z http://www.survey-srl.com/feed/atom/ WordPress Survey <![CDATA[Non prevedibilità dell’evento lesivo]]> http://www.survey-srl.com/?p=698 2013-12-19T08:09:00Z 2013-12-19T08:09:00Z Continue Reading]]> Non ha rilievo stabilire il grado di difficoltà tecnica dell’operazione ed il conseguente grado di perizia professionale richiesto per eseguirla allorchè sia stata affermata la correttezza sia della diagnosi sia dell’intervento terapeutico, riconducendo l’evento lesivo ad una reazione individuale del paziente del tutto anomala, non prevedibile e dunque non attribuibile ad un comportamento colposo e all’azione posta in essere dai sanitari.
Cassazione civile  sez. III, 15 novembre 2013, n. 25764

SOLE24ORE

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Survey <![CDATA[“RESPONSABILITA’ QUANDO I BAMBINI GIOCANO: SCIVOLO, PALLA PRIGIONIERA, RUBA BANDIERA, ALTALENA”]]> http://www.survey-srl.com/?p=675 2013-12-17T17:46:44Z 2013-12-13T07:48:08Z Continue Reading]]> Riccardo MAZZON
Quanto all’ambito delle attività ludiche, è stato chiarito come l’omessa attività di prevenzione e di repressione di un gioco, apparso all’osservazione del precettore non corrispondente alle regole atte a garantire l’incolumità degli alunni partecipanti, si ponga in collegamento causale esclusivo con l’evento lesivo, giacché il mancato intervento repressivo, per la sospensione di un gioco pericoloso e non regolamentato in modi e forme adeguati, costituisce condotta colposa che si inserisce nel processo eziologico, quale causa determinante: “l’omessa attività di prevenzione e di repressione di un gioco apparso all’osservazione della maestra non corrispondente alle regole atte a garantire l’incolumità degli alunni partecipanti, da intendersi quale adempimento di un dovere inerente ai compiti ordinari affidati al personale docente incaricato della sorveglianza degli alunni nell’area adibita ad esercizio di attività sportive nel corso dell’orario della lezione scolastica, si pone in collegamento causale esclusivo con l’evento lesivo perché il mancato intervento repressivo per la sospensione di un gioco pericoloso e non regolamentato in modi e forme adeguati, costituisce una condotta colposa da inserire nel processo eziologico quale causa determinante l’infortunio dell’alunno avvenuto nell’orario di ricreazione” (Trib. Roma, sez. II, 11 febbraio 2011, n. 2891, Redazione Giuffrè 2011 – cfr., amplius, da ultimo, “Responsabilita’ oggettiva e semioggettiva”, Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012).
Esemplificando, è stata ritenuta la responsabilità del precettore nel caso un bambino cada, a causa dell’eccessivo accalcarsi di altri bambini nello scivolo (nel caso di specie, è stato ritenuto che le modalità incontrollate di accesso dei bambini, alla pedana superiore allo scivolo, non erano prudenziali), “allorquando durante una fase di gioco in un oratorio, un bambino, a causa dell’accalcarsi di altri bambini (anch’essi allievi dell’oratorio) sullo scivolo, caschi procurandosi delle lesioni, è palese la responsabilità dell’ente religioso ex art. 2048 c.c. La norma, infatti, prevede la responsabilità del precettore per il fatto illecito dell’allievo, a meno che lo stesso precettore provi di non aver potuto impedire il fatto ” (Trib. Milano, sez. X, 9 aprile 2008, n. 4680, GiustM, 2008, 6, 47), non, invece, se giocando a “palla prigioniera” la rapidità dei movimenti, richiesta dal gioco, abbia determinato l’impossibilità di intervento risolutore, da parte dell’insegnante: “l’evocato art. 2048 c.c. non comporta una responsabilità oggettiva, per cui se nel corso di un’esercitazione sportiva durante la lezione di educazione fisica un alunno si infortuna senza che possa ravvisarsi un comportamento colposo di un compagno e senza che l’insegnante abbia il tempo di intervenire stante la rapidità dei movimenti che comporta il gioco “palla prigioniera”, il fatto è da ritenersi accidentale, conseguente al rischio insito in ogni attività sportiva e la domanda di risarcimento del danno rivolta all’istituto e all’insegnante non può essere accolta” (Trib. Milano 31 maggio 2005, GiustM, 2005, 36).
Ancora, gli stessi principi sono stati utilizzati nel dirimere una lite insorta a seguito di infortunio occorso in occasione del gioco “ruba bandiera”, “in caso di infortunio occorso ad un minore a causa di uno scontro con un compagno di gioco (nel caso “de quo”: ruba bandiera), i danni per le lesioni riportate non sono risarcibili, a meno che non venga dimostrata l’antigiuridicità della condotta del minore antagonista per violazione delle regole del gioco” (Cass. Civ., sez. III, 26 giugno 2001, n. 8740, GI, 2002, 1167), così come in una fattispecie in cui una minore si era procurata lesioni scivolando da un’altalena, a seguito di un movimento erroneo, risultato del tutto imprevedibile da parte della persona che la sorvegliava (nella specie, una minore si era procurata lesioni scivolando da un’altalena a seguito di un movimento erroneo, risultato del tutto imprevedibile da parte della persona che la sorvegliava, restando, così, esclusa anche la responsabilità di questa, a norma dell’art. 2048 c.c., per “culpa in vigilando”): “l’art. 2048 c.c. – contemplante la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d’arte – trova applicazione limitatamente ai casi in cui l’incapace cagioni ad altri un danno ingiusto, non anche nell’ipotesi in cui l’incapace si procuri una lesione, tenuto conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al comma 3 di detta disposizione, va opposta al terzo danneggiato, non già all’incapace che si sia autoprocurato un pregiudizio” (Cass. Civ., sez. III, 13 maggio 1995, n. 5268, GCM, 1995, 996).

FILODIRITTO.IT

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Survey <![CDATA[RCA – differenza tra valore veicolo incidentato e costo richiesto per riparazioni]]> http://www.survey-srl.com/?p=668 2013-12-02T07:59:46Z 2013-12-02T07:59:46Z Continue Reading]]> In caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato e il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente
A norma dell’art. 2058, secondo comma c.c., il giudice, allorché sia richiesto il risarcimento in forma specifica può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Si ha eccessiva onerosità, ai sensi della citata norma, quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente.
Ne consegue che, in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, in effetti si è proposta una domanda di risarcimento in forma specifica.
Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell’auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall’altra finisce per costituire un indebito arricchimento per il danneggiato.
Ne consegue che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest’ultimo, condannare il danneggiante (e in caso di azione diretta, l’assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 4 novembre 2013 n. 24718

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Survey <![CDATA[La responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale]]> http://www.survey-srl.com/?p=651 2013-11-29T08:47:01Z 2013-11-27T22:52:50Z Continue Reading]]> La responsabilità dell’ente ospedaliero è inquadrata nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto .

A sua volta, anche l’obbligazione del medico dipendente dall’ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul contatto sociale, ha natura contrattuale.

In ogni caso, in ipotesi di responsabilità da intervento effettuato da medico dipendente da struttura sanitaria pubblica o privata, trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 1218 c.c, e segg., sia nei confronti di quest’ultima, sia nei confronti del medico.

Pertanto, in base alla regola di cui all’art. 1218 c.c., il paziente – creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità.

Al debitore, invece, presunta la colpa, incombe l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile; la prova, cioè, del fatto impeditivo, in difetto della quale – secondo le regole generali degli artt. 1218 e 2697 c.c. – egli soccombe.

E la ragione è da ricercarsi nella maggiore possibilità per il debitore (medico) onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l’esecuzione della prestazione consista nell’applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore.
Ciò che avviene nell’esecuzione di una professione protetta. In sostanza, opera il principio di c.d. vicinanza alla prova o di riferibilità.

Il medico è in particolare tenuto ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata ex art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., nel cui ambito va distinta una diligenza professionale generica e una diligenza variamente qualificata, giacché chi assume un’obbligazione nella qualità di specialista, o un’obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria.

Lo specifico settore di competenza in cui rientra l’attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell’attività necessaria per l’esecuzione dell’attività professionale.

I limiti di tale responsabilità sono quelli generali in tema di responsabilità contrattuale, presupponendo questa l’esistenza della colpa lieve del debitore, e cioè il difetto dell’ordinaria diligenza.

A tal fine, il criterio della normalità va valutato con riferimento alla diligenza media richiesta, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell’attività esercitata.

La condotta del medico specialista va, poi, esaminata con maggior rigore ai fini della responsabilità professionale, dovendo aversi riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessità di adeguare la condotta alla natura ed al livello di pericolosità della prestazione.

In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a fatti d’inadempimento propri, sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi.

A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell’opera di un medico.

Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l’intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell’ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente.

Inoltre, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 5 novembre 2013 n. 24801

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Survey <![CDATA[Errore sanitario, prova rafforzata a carico dei medici]]> http://www.survey-srl.com/?p=649 2013-11-29T08:47:52Z 2013-11-27T22:52:19Z Continue Reading]]> Il professionista è tenuto a dimostrare di aver agito correttamente rispettando al contempo gli obblighi di informativa

Doppia prova a carico del medico accusato di inadempimento: deve dimostrare sia di avere assolto in modo esatto l’obbligazione sanitaria, sia di avere osservato i doveri informativi. Il paziente, infatti, deve solo provare l’esistenza del contratto e allegare un inadempimento qualificato, idoneo a produrre l’evento dannoso. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 24109 del 2013.

Ad aprire la questione, la citazione in giudizio promossa da una coppia, nei confronti di un istituto di ricovero dove la donna aveva partorito, con taglio cesareo, il suo terzo bambino. In quell’occasione i sanitari le consigliano di procedere alla sterilizzazione chirurgica per evitare altre e indesiderate gravidanze. La signora si sottopone all’intervento ma, a distanza di qualche mese, resta nuovamente incinta di due gemelli, dato che, dopo l’intervento, non ha adottato alcuna precauzione. Di qui l’azione per responsabilità medica, visto il disagio, anche economico, dovuto alla crescita della famiglia e alla decisione della donna, divenuta necessaria, di lasciare il lavoro.

La domanda viene respinta dai giudici di merito e la coppia fa quindi ricorso per Cassazione. I giudici di appello – si legge nel ricorso – hanno bocciato la pretesa ritenendo che la donna non abbia provato il contenuto dell’obbligazione. Ma in realtà, afferma il legale della donna, è a carico dei sanitari dimostrare che il danno era dipeso da un evento imprevisto e imprevedibile. È stato violato, inoltre, l’obbligo informativo circa la possibilità che la sterilizzazione potesse avere esito negativo.

La Cassazione concorda. Il mancato raggiungimento del risultato – spiega la Corte – determina l’inadempimento quando deriva da una «non diligente prestazione» o da una «colpevole omissione dell’attività sanitaria». Inoltre, «l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) consiste nell’aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, non solo con riguardo alla corretta esecuzione della prestazione sanitaria ma anche con riferimento a quei doveri di informazione e di avviso, definiti prodromici e integrativi dell’obbligo primario della prestazione».

Le ragioni dei coniugi, pertanto, sono fondate. Infatti, precisa la sentenza, rientra tra le comuni conoscenze di un ginecologo (ma non anche di una paziente) che la legatura delle tube eseguita in occasione di un parto cesareo non assicura l’irreversibilità della sterilizzazione. Di conseguenza, l’informativa dei sanitari non doveva esaurirsi in notizie generiche sull’operazione, ma doveva investire – visto l’obiettivo perseguito dalla donna – «i profili di incertezza» della sua definitività. Ai coniugi, invece, è stato fatto sottoscrivere un modulo nel quale sono stati informati «dell’irreversibilità del l’intervento». Un’informativa, afferma la Cassazione, non solo «inesatta» ma anche «fuorviante», tanto da «incidere in maniera determinante sul valido e corretto processo formativo della volontà» della coppia in relazione alla scelta del momento, e del contesto operatorio, in cui eseguire l’intervento.

Del resto, la Corte d’appello non ha accertato l’assolvimento del dovere d’informazione, ma si è limitata a sostenere che la notizia corretta sulla possibilità d’insuccesso «potrebbe esserci stata», senza chiarire però da quali elementi avesse tratto tale ipotesi e per quale ragione questi elementi avessero valenza probatoria. I giudici di legittimità cassano quindi la sentenza, con rinvio per un più approfondito esame del caso.

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Survey <![CDATA[Infortuni stradali: chi paga se a causarli sono i ciclisti?]]> http://www.survey-srl.com/?p=647 2013-12-17T16:25:14Z 2013-11-27T22:50:39Z Continue Reading]]> In Italia continua a crescere il numero di chi sceglie di spostarsi utilizzando la bicicletta, per ragioni ambientali, salutari, economiche o per semplice passione. Solo nelle strade della Capitale nel 2013 si sono contati oltre 170 mila bikers, decuplicati rispetto al 2010.
L’utilizzo della bicicletta non è soggetto ad alcun obbligo o limitazione, fatta eccezione per alcune accortezze volte a garantire la sicurezza del conducente, né necessario il conseguimento di patenti, e negli ultimi anni è stato registrato un numero crescente di incidenti causati da ciclisti a causa della loro non osservanza (o non conoscenza) delle norme del codice stradale.
Ad esempio, a Milano su un totale di 819 incidenti ben 15 (0,6%) sono stati causati da una bicicletta, contro i 5 causati da bus/tram. L’Osservatorio Utenze Deboli ha reso noto che negli ultimi dieci anni la media degli incidenti che hanno coinvolto ciclisti e pedoni è stata di circa 180 incidenti all’anno su tutto il territorio nazionale, con circa 2-3 decessi ogni anno.
Questi comportamenti hanno reso la categoria invisa agli automobilisti, anche alla luce della non obbligatorietà per i ciclisti a sottoscrivere polizze assicurative. Da una recente indagine è emerso il 58% degli automobilisti intervistati lamenta la mancanza di attenzione nell’immettersi nelle strade, il 44% degli intervistati fa notare che rari sono i ciclisti che usano segnalatori luminosi o sono almeno muniti di catarifrangente durante le ore notturne, infine il 40% punta il dito sul loro cambio improvviso di direzione senza segnalazione alcuna.
“Quello dei ciclisti indisciplinati è divenuto un problema serio in molte città italiane dove la percentuale di chi sceglie questo mezzo è molto alta. – Ha commentato Luigi Cipriano di Aneis – Mi è capitato di trattare danni subiti da pedoni urtati da ciclisti che transitavano irregolarmente sui marciapiedi, o di seguire casi in cui i ciclisti sono stati causa di incidenti e tamponamenti tra automobili. Fermo restando che chiunque causi danni a cose o persone è tenuto al risarcimento, ex art. 2043 del Codice Civile, credo che sia opportuna una maggiore diffusione della cultura civica, magari proprio a partire dalle scuole, e per chi utilizza la bici suggerirei un’adeguata polizza assicurativa. Sebbene questa prospettiva possa sembrare surreale nel nostro Paese, in altri, come ad esempio la Svizzera, le assicurazioni per i ciclisti sono già obbligatorie.”

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Survey <![CDATA[Ostetrici e ginecologi, professioni a rischio di estinzione a causa dei risarcimenti esorbitanti]]> http://www.survey-srl.com/?p=599 2013-11-18T08:27:34Z 2013-11-18T08:27:34Z Continue Reading]]> Ostetrici e ginecologi sono professioni a rischio di estinzione? Secondo la Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia (Fiog) sarebbe proprio così. La causa? Il contenzioso medico-legale e i suoi risvolti assicurativi che rischierebbero di mettere in serio pericolo il futuro dei giovani ostetrici-ginecologi italiani e la salvaguardia della salute della donna e del nascituro. In una nota, la Federazione punta il dito sulla mancata attuazione di una adeguata riforma della RC Professionale. Infatti. Il decreto Balduzzi aveva in un primo tempo indicato il 12/08/13 la data entro la quale tutti medici avrebbero obbligatoriamente dovuto dotarsi di una assicurazione professionale. Termine che è stato successivamente rinviato di un anno proprio per le difficoltà di reperire sul mercato polizze affidabili e a prezzi sostenibili. I costi di una modica polizza RC Professionale per un ostetrico-ginecologo oscillano tra i 12.000-e i 15.000 euro l’anno, con garanzie limitate. Si tratta di prezzi evidentemente inaccessibili, soprattutto per i giovani neo-specialisti, ed è difficilmente sostenibile per gli attuali stipendi. Da non sottovalutare – sottolina la Federazione – che l’obbligo di assicurazione del professionista, intervento virtuoso in linea di principio, corre il rischio di contribuire all’aumento del contenzioso perché rassicura oltremodo il soggetto che ritiene di aver subito un danno, rispetto alla certezza del risarcimento. Il presidente della Fiog, Francesco Maneschi, ricorda che proprio la federazione auspicava che l’obbligo di assicurazione potesse agire come calmiere del mercato assicurativo: “Di fatto ciò non è avvenuto. Pertanto, vogliamo denunciare ancora una volta l’attuale situazione che conduce a praticare la medicina difensiva, induce i medici a ritirarsi dal servizio e fa vivere la professione con disagio e paura. È noto che gli errori in medicina nell’80% dei casi sono dovuti a motivi organizzativi e nel 20% al singolo operatore. Appare così singolare che i nostri governi vogliano scaricare interamente sui medici il costo del contenzioso, è come se l’autista dell’autobus fosse personalmente assicurato e non la società dei trasporti. Oggi le strutture sanitarie pubbliche e private non hanno l’obbligo di assicurarsi. Onde scongiurare il ricorso ad azioni di sciopero, come quello del 12 febbraio scorso, che possono creare profondi disagi ai cittadini, chiediamo al governo di procedere all’attuazione della riforma della responsabilità professionale medica approvando uno dei disegni di legge attualmente giacenti nelle commissioni delle camere (il più vecchio giace da 13 anni) e alle regioni e alle strutture sanitarie di garantire le coperture assicurative del sistema: così facendo, si dovrebbe attivare anche un circuito virtuoso che porti a migliorare l’organizzazione del sistema per ridurre il margine d’errore”.

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Survey <![CDATA[Amministratori responsabili solo col nesso di causalità]]> http://www.survey-srl.com/?p=597 2013-11-18T08:26:46Z 2013-11-18T08:26:46Z Continue Reading]]> Perché l’amministratore possa essere chiamato a rispondere per i danni subiti dalla società vi deve essere un nesso di causalità riconducibile alla omissione della condotta doverosa. Con conseguenti oneri di allegazione e di prova indiscutibilmente a carico di chi agisca in giudizio per il risarcimento del danno. Va esclusa pertanto la possibilità di attribuire alla violazione dell’obbligo «formale» di messa in liquidazione della società una qualsiasi automatica incidenza negativa sul patrimonio sociale, tale da fondare la responsabilità dell’amministratore ai sensi dell’art. 2485, 1° comma, codice civile. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Milano – sezione speciale per l’impresa, con la sentenza del 11 ottobre 2013 n. 12659. Il fatto: una Srl giuridicamente esistente di fatto risulta essere inattiva. Viene chiesto l’accertamento della sussistenza dei «presupposti inerenti lo scioglimento» ex art. 2484 n. 3 c.c. della società (alla luce del mancato deposito dei bilanci dal 2001) e l’accertamento altresì della violazione da parte dell’organo amministrativo dell’obbligo di «provvedere allo scioglimento della società, precludendo il soddisfacimento del credito» con i profili di responsabilità di cui «al primo comma, dell’art. 2485 c.c.». La parte ha chiesto quindi la condanna dell’amministratore al risarcimento di un asserito danno per un importo esattamente corrispondente al credito rimasto insoluto. I giudici del Tribunale di Milano sottolineano come in questo caso la parte sia caduta nella disposizione di cui «al primo comma ultimo cpv dell’art. 2485 c.c. la norma si limita invero a prevedere che l’amministratore che non provveda agli adempimenti dovuti in materia di messa in liquidazione sia chiamato a rispondere «per i danni subiti dalla società» ma fa ovviamente riferimento a danni che siano «in fatto» riconducibili alla omissione della condotta doverosa, secondo ordinario ed imprescindibile nesso di causalità – con conseguenti oneri di allegazione e di prova indiscutibilmente a carico di chi agisca in giudizio per il risarcimento ma che nella presente vicenda risultano all’evidenza rimasti totalmente insoddisfatti.

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Survey <![CDATA[18-11: Filippine: Lufthansa trasporta 25 tonnellate di generi di soccorso a Manila]]> http://www.survey-srl.com/?p=595 2013-11-18T08:25:26Z 2013-11-18T08:25:26Z Continue Reading]]> Un Airbus A340-600 di Lufthansa è decollato nei giorni scorsi da Francoforte verso la capitale delle Filippine, con 25 tonnellate di generi di soccorso a bordo. Volo LH 9922 ha imbarcato 5.400 coperte in pile, 3.000 teloni e tende di plastica così come rifornimenti medicali urgenti necessari ai primo soccorsi per la zona devastata dal tifone. L’iniziativa è stato promossa e organizzata dal Cap. Frank Uhdris di Lufthansa, successivamente Lufthansa Airlines, Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik hanno avviato un’azione senza precedenti, in collaborazione con l’Agenzia Federale Protection and Disaster (BBK) e con le organizzazioni tedesche World Vision e ISAR. In meno di 36 ore, i partner di soccorso hanno raccolto gli aiuti presso l’hub di Francoforte.

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Survey <![CDATA[Porto di Venezia ha discusso lo stato di crisi dello scalo lagunare]]> http://www.survey-srl.com/?p=593 2013-11-18T08:24:36Z 2013-11-18T08:24:36Z Continue Reading]]> La recente Assemblea del Port of Venice ha discusso lo stato di crisi dello scalo lagunare, sia nel comparto commerciale che in quello passeggeri, a causa delle recenti restrizioni imposte dal governo sull’accesso alle navi da crociera e dei prossimi lavori per il completamento della posa delle paratie mobili del MoSe che comporteranno l’interdizione alla navigazione alle due bocche di porto di Lido S. Niccolò e di Malamocco per lunghi periodi con gravi disagi al traffico marittimo. Gli incontri del prossimo anno sociale intendono focalizzare questi temi ed avranno come filo conduttore i tre seguenti filoni delle grandi infrastrutture, della logistica e, ovviamente, della crisi del porto di Venezia. La perdita di navi e traffici commerciali e le pesanti limitazioni imposte dal governo sul traffico crocieristico preoccupano operatori e lavoratori del settore e tutti si interrogano su quale sarà il destino del porto alla luce dei grandi progetti del Porto offshore, delle reti TEN, di quelli relativi all’alta velocità, dell’escavo del nuovo canale Contorta Sant’Angelo per il traffico passeggeri e del ruolo dell’aeroporto Marco Polo come terzo gate intercontinentale italiano, come ha ricordato il Presidente del Propeller veneziano Massimo Bernardo. Gli incontri organizzati a partire dal prossimo anno intendono quindi individuare i fattori di crisi che penalizzano lo sviluppo della portualità lagunare veneta con particolare riguardo alla difficile situazione finanziaria del porto di Venezia. Sono stati indicati come temi degli incontri il posizionamento del porto veneziano rispetto ai porti concorrenti dell’Adriatico e del Mediterraneo, con un interclub che vedrà presenti i porti di Ravenna, Chioggia, Venezia, Monfalcone, Trieste, Capodistria e Fiume con i rappresentanti di Confitarma, Federagenti e Fedespedi. Il ruolo dell’aeroporto di Venezia nell’ambito del sistema aeroportuale del nord est e delle varie problematiche del traffico sia merci e passeggeri rispetto alla crescente domanda di voli di linea e lowcost. Un incontro sui problemi del porto, con particolare riguardo allo stato di crisi ed alla produttività delle varie imprese terminalistiche che operano in porto e alla loro specializzazione nell’ambito di quel virtuale range del sud Europa denominato NAPA. Argomenti che, in attesa della riforma della legge sull’ordinamento portuale, evidenziano il profondo disagio delle molte categorie di lavoratori ed imprenditori preoccupati per la mancanza di una strategia che metta la portualità lagunare tra i fattori di sviluppo dell’economia veneziana e del Nord Est.

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