“RESPONSABILITA’ QUANDO I BAMBINI GIOCANO: SCIVOLO, PALLA PRIGIONIERA, RUBA BANDIERA, ALTALENA”

Riccardo MAZZON
Quanto all’ambito delle attività ludiche, è stato chiarito come l’omessa attività di prevenzione e di repressione di un gioco, apparso all’osservazione del precettore non corrispondente alle regole atte a garantire l’incolumità degli alunni partecipanti, si ponga in collegamento causale esclusivo con l’evento lesivo, giacché il mancato intervento repressivo, per la sospensione di un gioco pericoloso e non regolamentato in modi e forme adeguati, costituisce condotta colposa che si inserisce nel processo eziologico, quale causa determinante: “l’omessa attività di prevenzione e di repressione di un gioco apparso all’osservazione della maestra non corrispondente alle regole atte a garantire l’incolumità degli alunni partecipanti, da intendersi quale adempimento di un dovere inerente ai compiti ordinari affidati al personale docente incaricato della sorveglianza degli alunni nell’area adibita ad esercizio di attività sportive nel corso dell’orario della lezione scolastica, si pone in collegamento causale esclusivo con l’evento lesivo perché il mancato intervento repressivo per la sospensione di un gioco pericoloso e non regolamentato in modi e forme adeguati, costituisce una condotta colposa da inserire nel processo eziologico quale causa determinante l’infortunio dell’alunno avvenuto nell’orario di ricreazione” (Trib. Roma, sez. II, 11 febbraio 2011, n. 2891, Redazione Giuffrè 2011 – cfr., amplius, da ultimo, “Responsabilita’ oggettiva e semioggettiva”, Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012).
Esemplificando, è stata ritenuta la responsabilità del precettore nel caso un bambino cada, a causa dell’eccessivo accalcarsi di altri bambini nello scivolo (nel caso di specie, è stato ritenuto che le modalità incontrollate di accesso dei bambini, alla pedana superiore allo scivolo, non erano prudenziali), “allorquando durante una fase di gioco in un oratorio, un bambino, a causa dell’accalcarsi di altri bambini (anch’essi allievi dell’oratorio) sullo scivolo, caschi procurandosi delle lesioni, è palese la responsabilità dell’ente religioso ex art. 2048 c.c. La norma, infatti, prevede la responsabilità del precettore per il fatto illecito dell’allievo, a meno che lo stesso precettore provi di non aver potuto impedire il fatto ” (Trib. Milano, sez. X, 9 aprile 2008, n. 4680, GiustM, 2008, 6, 47), non, invece, se giocando a “palla prigioniera” la rapidità dei movimenti, richiesta dal gioco, abbia determinato l’impossibilità di intervento risolutore, da parte dell’insegnante: “l’evocato art. 2048 c.c. non comporta una responsabilità oggettiva, per cui se nel corso di un’esercitazione sportiva durante la lezione di educazione fisica un alunno si infortuna senza che possa ravvisarsi un comportamento colposo di un compagno e senza che l’insegnante abbia il tempo di intervenire stante la rapidità dei movimenti che comporta il gioco “palla prigioniera”, il fatto è da ritenersi accidentale, conseguente al rischio insito in ogni attività sportiva e la domanda di risarcimento del danno rivolta all’istituto e all’insegnante non può essere accolta” (Trib. Milano 31 maggio 2005, GiustM, 2005, 36).
Ancora, gli stessi principi sono stati utilizzati nel dirimere una lite insorta a seguito di infortunio occorso in occasione del gioco “ruba bandiera”, “in caso di infortunio occorso ad un minore a causa di uno scontro con un compagno di gioco (nel caso “de quo”: ruba bandiera), i danni per le lesioni riportate non sono risarcibili, a meno che non venga dimostrata l’antigiuridicità della condotta del minore antagonista per violazione delle regole del gioco” (Cass. Civ., sez. III, 26 giugno 2001, n. 8740, GI, 2002, 1167), così come in una fattispecie in cui una minore si era procurata lesioni scivolando da un’altalena, a seguito di un movimento erroneo, risultato del tutto imprevedibile da parte della persona che la sorvegliava (nella specie, una minore si era procurata lesioni scivolando da un’altalena a seguito di un movimento erroneo, risultato del tutto imprevedibile da parte della persona che la sorvegliava, restando, così, esclusa anche la responsabilità di questa, a norma dell’art. 2048 c.c., per “culpa in vigilando”): “l’art. 2048 c.c. – contemplante la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d’arte – trova applicazione limitatamente ai casi in cui l’incapace cagioni ad altri un danno ingiusto, non anche nell’ipotesi in cui l’incapace si procuri una lesione, tenuto conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al comma 3 di detta disposizione, va opposta al terzo danneggiato, non già all’incapace che si sia autoprocurato un pregiudizio” (Cass. Civ., sez. III, 13 maggio 1995, n. 5268, GCM, 1995, 996).

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