RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ALLAGAMENTI, CONSORZI DI BONIFICA E ARGINI DI TORRENTI
Riccardo MAZZON
In applicazione dei principi sottesi alla responsabilità della p.a. e connessi allla gestione delle acque, è stata supposta la responsabilità:
dell’amministrazione comunale, per i danni subiti dall’autovettura del privato, a causa dell’allagamento di una strada comunale (per il cattivo drenaggio della stessa: in particolare, nel caso di specie, è risultato accertato che il cartellone recante la dicitura “strada allagata”, pur essendo stato posizionato preventivamente all’imbocco della suddetta, al momento del verificarsi del sinistro, risultava a terra, con la conseguenza che nessuna colpa può essere addebitata al conducente per averla imboccata, essendo egli incolpevolmente ignaro del pericolo); “è imputabile all’amministrazione comunale la responsabilità per i danni subiti dall’autovettura del privato a causa dell’allagamento di una strada comunale (per il cattivo drenaggio della stessa) qualora si offra dimostrazione del fatto che, pur essendo il pericolo segnalato tramite cartellonistica stradale, la stessa fosse, al momento del passaggio della vettura, illeggibile e quindi non idonea a preavvertire gli utenti della strada del pericolo incombente” (Trib. Ivrea 9 marzo 2010, n. 144, GDir, 2010, 35, 50- cfr., amplius, da ultimo, “Responsabilita’ oggettiva e semioggettiva”, Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012);
del consorzio di bonifica, per danni conseguenti a inondazione di acque, straripate da canalizzazioni gestite dal consorzio medesimo; “il consorzio di bonifica ha il dovere di vigilare e controllare che gli impianti utilizzati non arrechino danni a terzi, il che implica, ove ciò si verifichi, responsabilità risarcitoria a carico del soggetto tenuto alla manutenzione ed all’esercizio a norma dell’art. 2051 c.c., senza che ad escludere la responsabilità a titolo di custodia rilevino di per sè la localizzazione specifica del fatto dannoso nelle parti delle cose destinate, e necessarie, all’utilizzazione dei singoli aventi diritto, ovvero gli eventuali accordi interni fra questi e il primo soggetto in ordine al riparto delle responsabilità in funzione di detta localizzazione, occorrendo invece, al fine della indicata esclusione, che il soggetto obbligato alla vigilanza sul complesso dell’opera fornisca la prova del fortuito, anche dimostrando che il fatto dannoso sia concretamente ascrivibile ad uno degli aventi diritto, per essere avvenuto durante il turno di utilizzazione della cosa da parte sua o in conseguenza della mancata fruizione di tale turno. (Nella specie, si trattava di un’inondazione di acque straripate da canalizzazioni gestite dal consorzio)” (Trib. sup.re acque 6 aprile 1999, n. 47, CS, 1999, II, 612); si veda, in ambito di responsabilità (concorsuale) del consorzio di bonifica, anche la seguente pronuncia, ove si legge che il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l’unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di detto corso d’acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione (nella specie, da ciò consegue il difetto di legittimazione passiva della regione Campania rispetto alla domanda di risarcimento, essendo responsabile dell’esondazione il solo consorzio, che abbia omesso ogni manutenzione dell’alveo e dell’argine del canale): “dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 c.c.) per la mancata regimentazione delle acque dell’intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell’alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d’acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell’argine dello stesso corso d’acqua” (Trib. sup.re acque 9 giugno 2006, n. 67 (Riforma Trib. rg. acque Napoli 9 marzo 2005 n. 51), FACS, 2006, 5, 1626; FACS, 2006, 6, 2065);
della Regione, in quanto tenuta provvedere alla manutenzione dell’argine di un torrente, “spetta alla autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde di acque pubbliche. Fa carico, pertanto, alla Regione – alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche – provvedere alla manutenzione dell’argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata e appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa, per i danni derivati dalla omissione di tale manutenzione” (Cass. Civ., sez. un., 5 marzo 2009, n. 5287, GDir, 2009, 14, 54 – conforme, in quanto la rottura degli argini di un torrente individua la legittimazione passiva sia in capo alla Regione – la quale in quanto proprietaria delle opere di bonifica avrebbe dovuto accertare la solidità dell’argine – sia il consorzio di Bonifica, il quale avrebbe dovuto segnalare alla Regione la necessità di riparare la protezione del torrente: App. Firenze 20 dicembre 2004, Redazione Giuffrè 2005), anche perché, in tema di responsabilità per danni derivanti dall’erosione degli argini da parte di un torrente d’acqua, i proprietari dei fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 del r.d. 25 luglio 1904 n 523 alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all’autorità amministrativa in base all’art. 2 del suddetto decreto provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini, o di qualunque opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla Regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, “provvedere alla manutenzione dell’argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c. per i danni derivati dall’omissione di tale manutenzione salvo che l’estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l’esercizio di un controllo che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi” (Trib. Tivoli 7 maggio 2007, Redazione Giuffrè, 2008 – conforme – Cass. Civ., sez. un., 5 settembre 1997, n. 8588, UA, 1998, 57).
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